Ultima modifica: 12 gennaio 2017
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Iscrizioni a.s. 2017-18

La Circolare ministeriale n. 10 del 15 novembre 2016 disciplina le iscrizioni per l’anno scolastico 2017/2018. Di seguito ne vengono riassunti i punti salienti, al fine di agevolare i genitori nell’espletamento delle procedure utili all’iscrizione.
Chi fosse interessato ad acquisire l’intera circolare e i suoi allegati può cliccare qui per il download dei documenti in formato .zip.

 

Iscrizioni on line: tempi e procedure

Le domande di iscrizione on line alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2017/2018 possono essere presentate dalle ore 8:00 16 gennaio 2017 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2017. Dopo la scadenza del termine finale del 6 febbraio 2017, per eccezionali motivi debitamente rappresentati, la domanda di iscrizione può essere presentata direttamente alla scuola prescelta, tenendo informato il competente Ufficio scolastico territoriale, che, in ipotesi di motivato diniego da parte della scuola e sentiti i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori, provvede a indirizzare la richiesta verso altra istituzione scolastica.

Ai sensi della legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali.

Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2017 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web:

http://www.iscrizioni.istruzione.it.

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.

Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.

All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di formazione professionale prescelto.

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica, in particolare nelle zone colpite dai recenti eventi sismici. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio di supporto.

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. L’Amministrazione scolastica garantisce in ogni caso, soprattutto agli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale.

Le iscrizioni degli alunni ripetenti la classe prima delle scuole di ogni ordine e grado e le iscrizioni alle classi successive alla prima, a eccezione delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico o di uno degli indirizzi dell’istruzione tecnica e professionale, si effettuano d’ufficio.

I genitori, per effettuare l’iscrizione on line:

  • individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere negli anni successivi. Accedendo al RAV si possono avere più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi;
  • si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). Come già asserito, la funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2017;
  • compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2017;
  • inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 6 febbraio 2017.

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater2 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Si ricorda che i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado viene presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, infatti, si può rendere necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto). In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine. La registrazione della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. In ogni caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.

 

Alunni con disabilità

Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185.

Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L. L’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l’attestato di credito formativo comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2017/2018, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.104 del 1992, al fine di conseguire altro attestato comprovante i crediti formativi maturati (articolo 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122).

Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001).

 

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.

Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure compensative e dispensative di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669, e delle allegate linee guida; in particolare, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata.

L’alunno con diagnosi di DSA, dispensato dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 6 del d.m. 5669 del 2011, che supera l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, consegue titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

L’alunno con diagnosi di DSA esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere, che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l’attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire il percorso di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i successivi crediti formativi maturati.

 

Alunni con cittadinanza non italiana

Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del d.P.R. 394 del 1999.

Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, e in particolare, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici scolastici regionali, fissando – di norma – dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.

Si richiama, infine, la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica del 20 aprile 2011, n. 2787, in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere. Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014.

  

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori degli alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori nella compilazione del modello on-line, ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line, attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla presente circolare.

La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

La scelta di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso il modello nazionale di cui alla scheda C allegata alla presente circolare. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all’avvio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni:

  • attività didattiche e formative;
  • attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
  • libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
  • non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.