Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
determina medico competente del 15/09/203
Regolamento di Istituto
Decreto nomina docenti tutor e orientatore
Nomina componente docenti del Consiglio d’Istiuto
Bando interno attività tecnica del Team per la prevenzione della dispersione scolastica Bando Percorsi di Mentoring e Orientamento Bando interno percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento Bando Interno percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie Bando interno percorsi formativi laboratoriali e co-curriculari
DECRETO AVVIO PROCEDURE SELETTIVE
Permessi retribuiti per motivi di studio – Anno 2024 (Nota Ministeriale, CCRI e Modello domanda)
Determina di annullamento