Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
https://www.iisguglielmotti.edu.it/wp-content/uploads/2023/10/decreto-elezioni-cdi.pdf
Si trasmette in allegato il prot. m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE(U).0004686.14-02-2023
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Determina Lettera di invito Allegato 1: Capitolato Allegato 2: Dichiarazione Sostitutiva del concorrente Allegato 3: Schema di offerta economica Allegato 4: Schema di convenzione Allegato 5: Patto di integrità
Determina – Decreto Legge 28-10-2020, n. 137 art 21: Risorse per la didattica digitale integrata