Articolo 19 – Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio, accompagnato dall’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
Concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime e dei superstiti.
XI Concorso Artistico Nazionale “P. Celommi” – Proroga iscrizioni
Download
Download Allegato: Modulo per la prestazione dell’offerta.
Download
Download
Download